Sez. 6, Sentenza n. 34 del 13/01/1997 Cc. (dep. 28/04/1997) Rv. 208105 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE | Impugnazione da parte dell'indagato del provvedimento di revoca - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa, dell'impugnabilità delle sentenze e dei provvedimenti relativi alla libertà personale - Manifesta infondatezza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - REVOCA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla mancata previsione della possibilità di impugnare i provvedimenti del Gip in ordine alla richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gip, ad eccezione dell'impugnazione riservata al Pm avverso il suo rifiuto. Il provvedimento che decide sulla richiesta di revoca sotto nessun profilo può essere infatti equiparato ad una sentenza o a un provvedimento che incide sulla libertà personale. La disciplina prevista dal codice risponde ad un ragionevole impianto logico scelto dal legislatore del 1989 e non confligge con il principio costituzionale della impugnabilità delle sentenze e dei provvedimenti de libertate previsto dal capoverso dell'art. 111 cost. né con il principio di uguaglianza e con l'inviolabilità del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 437, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 437, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)