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Sez. 1, Sentenza n. 29175 del 06/07/2005 Cc. (dep. 02/08/2005) Rv. 232029 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - revoca - IN GENERE | Disciplina - Garanzia del contraddittorio - Inosservanza - Mezzi di impugnazione consentiti all'imputato - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232029-01

UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - revoca - IN GENERE

Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non "de plano", ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilità all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 435, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 437

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)