diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2054 del 16/10/1970 (Rv. 348150 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ESTREMI*
Stato
decisa il 1970-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348150-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ESTREMI*

Chi afferma di avere un diritto per via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui il diritto deriva, e cioe deve dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi e requisiti che per legge occorrono per aversi il fatto giuridico idoneo a far sorgere il diritto preteso. (Conf 839'69, mass n 339178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)