Sez. 2, Sentenza n. 2054 del 16/10/1970 (Rv. 348150 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ESTREMI*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - ESTREMI*
Chi afferma di avere un diritto per via di Azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui il diritto deriva, e cioe deve dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi e requisiti che per legge occorrono per aversi il fatto giuridico idoneo a far sorgere il diritto preteso. (Conf 839'69, mass n 339178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)