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Sez. L, Sentenza n. 6569 del 03/12/1988 (Rv. 460882 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - EFFETTI - RITO DEL LAVORO - PRESENZA DELLA PARTE TENUTA AL GIURAMENTO NELL'UDIENZA DI AMMISSIONE DI TALE MEZZO PROBATORIO - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE - PRESENZA IN DETTA UDIENZA DEL SOLO PROCURATORE DI DETTA PARTE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - ONERI DI COMPARIZIONE AI FINI DELL'INTERROGATORIO LIBERO E DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - IRRILEVANZA - AMMISSIONE DI DETTA NECESSARIA NOTIFICAZIONE - EFFETTI - SOCCOMBENZA PER LA PARTE NON PRESENTATASI A PRESTARE IL GIURAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460882-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - EFFETTI - RITO DEL LAVORO - PRESENZA DELLA PARTE TENUTA AL GIURAMENTO NELL'UDIENZA DI AMMISSIONE DI TALE MEZZO PROBATORIO - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA - ESCLUSIONE - PRESENZA IN DETTA UDIENZA DEL SOLO PROCURATORE DI DETTA PARTE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NECESSITÀ - ONERI DI COMPARIZIONE AI FINI DELL'INTERROGATORIO LIBERO E DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - IRRILEVANZA - AMMISSIONE DI DETTA NECESSARIA NOTIFICAZIONE - EFFETTI - SOCCOMBENZA PER LA PARTE NON PRESENTATASI A PRESTARE IL GIURAMENTO - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro, l'Obbligo, ai sensi del secondo comma dell'art. 237 cod. proc. civ., di notificare alla parte personalmente l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio va escluso nella ipotesi in cui la parte alla quale il giuramento è deferito sia stata presente all'udienza nella quale tale provvedimento è stato emesso, ma non anche nell'ipotesi in cui nella stessa udienza sia stato presente solo il procuratore della parte predetta, atteso che, in relazione alle controversie di lavoro, la circostanza che il provvedimento sia conosciuto dalla parte non presente personalmente (ancorché rappresentata dal difensore) all'udienza in cui fu emesso non può essere ritenuta - in Mancanza di una norma che espressamente escluda per il rito speciale l'applicabilità del citato art. 237 - sulla sola base dell'Onere di comparizione ai fini dell'interrogatorio libero delle parti e del tentativo di conciliazione (art. 420, primo comma, cod. proc. civ.). pertanto, nella seconda delle suddette ipotesi, l'omissione della notifica del provvedimento - la quale è produttiva di nullità rilevabile d'ufficio, siccome incidente sull'esigenza del contraddittorio, senza necessità di eccezione della parte cui la notifica avrebbe dovuto essere eseguita - non comporta soccombenza, ai sensi dell'art. 239 cod. proc. civ., per la parte non presentatasi a prestare il giuramento nel giorno stabilito. (V 1501/80, mass n 405053; (V 1522/71, mass n 351079; (V 2048/70, mass n 348150).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 237 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)