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Sez. 1, Sentenza n. 6457 del 13/12/1980 (Rv. 410213 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNITA DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - POTERI DEL GIUDICE - ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410213-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNITA DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - POTERI DEL GIUDICE - ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO - CONDIZIONI.*

Poiche l'indennita di occupazione legittima, anziche mediante deposito presso la cassa depositi e prestiti, puo essere corrisposta direttamente all'avente diritto, quando da questi sia accettata nella misura offerta, ai sensi dell'art 72 della legge 25 giugno 1865 n 2359 e tenuto conto che per essa non insorgono esigenze di tutela di spettanze di terzi, deve ritenersi che anche il giudice ha il potere di disporre detto pagamento diretto, con gli interessi decorrenti dall'epoca dell'occupazione, ove la controversia investa esclusivamente la liquidazione dell'indennita di espropriazione, senza porre in discussione la spettanza ed il quantum dell'indennita di occupazione. (V 5332/77, mass n 388993; (V 1432/75, mass n 374990).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)