Sez. U, Sentenza n. 927 del 07/02/1985 (Rv. 439096 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA, DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO DELLA SOMMA VERSATA DALL'ESPROPRIANTE E DI DISPORRE IL VERSAMENTO DEL MAGGIOR IMPORTO RICONOSCIUTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA, DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO DELLA SOMMA VERSATA DALL'ESPROPRIANTE E DI DISPORRE IL VERSAMENTO DEL MAGGIOR IMPORTO RICONOSCIUTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SUSSISTENZA.*
Il principio, secondo il quale il giudice, in Sede di accoglimento dell'opposizione dell'espropriato avverso la stima dell'indennità espropriativa, deve tenere conto della somma originariamente versata dall'espropriante presso la cassa depositi e prestiti (senza possibilità di attribuire ulteriori interessi sulla medesima), e deve disporre che il maggior importo riconosciuto venga versato presso la stessa cassa, a garanzia di eventuali diritti di terzi, trova applicazione anche con riguardo alle espropriazioni disposte per l'esecuzione di opere idrauliche, di bonifica, derivazione ed utilizzazione di acque, a norma del R.d. 13 febbraio 1933 n. 215, perché pure in tali espropriazioni il procedimento di opposizione, ancorché devoluto ai tribunali delle acque pubbliche (art. 140 lett. D del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), resta soggetto alle Disposizioni generali della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in difetto di diversa previsione. (V 3825/83, mass n 428744; (V 3825/83, mass n 428745; (V 6457/80, mass n 410213).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 93, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)