Sez. L - , Sentenza n. 14659 del 13/06/2017 (Rv. 644685 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Nomina giudice onorario aggregato - Effetti - Cancellazione dall'albo degli avvocati - Configurabilità - Permanenza dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Obbligo di comunicazione dell'indennità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI
La nomina a giudice onorario aggregato comporta, ai sensi degli artt. 8, comma 5, e 9, della l. n. 276 del 1997, soltanto la cancellazione dall'albo degli avvocati, mentre permane l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense e l'indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati è da considerarsi, a tutti gli effetti della l. n. 576 del 1980, quale reddito professionale, sicchè, in quanto tale, essa è soggetta all'obbligo di comunicazione annuale alla Cassa, né costituisce motivo di incompatibilità dell'iscrizione a quest'ultima, e del correlato obbligo di comunicazione, il fatto che l'interessato abbia già conseguito il pensionamento.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1997 num. 276 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 22/07/1997 num. 276 art. 9, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)