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Sez. U - , Sentenza n. 13721 del 31/05/2017 (Rv. 644368 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Giudice di pace - Trattamento economico percepito - Assoggettamento a contribuzione per la Cassa nazionale di previdenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644368-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI

In tema di trattamento economico percepito dal Giudice di pace, ove esercente la libera professione di avvocato, l’indennità da questi percepita nell’esercizio delle funzioni onorarie non è assoggettata a contribuzione in favore della Cassa nazionale di previdenza, sia perché trattasi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 47, lett. f) (ora art. 50 lett. f]), del TUIR, come emerge dal dato letterale della norma, il cui inciso “sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o una professione…” costituisce una deroga che non trova però applicazione per i redditi percepiti dai giudici di pace, sia perché deve escludersi che lo Stato, erogatore dell’indennità, possa essere trattato come cliente finale di un rapporto sinallagmatico professionale, nei cui confronti sia ripetibile il contributo integrativo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. F CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)