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Sez. L, Ordinanza n. 21877 del 29/07/2025 (Rv. 676064-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Enti locali - Trattamento economico maggiorato ex art. 110, comma 3, T.U.E.L. - Compatibilità finanziaria - Rilevanza - Unilaterale riduzione dell'importo concordato - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676064-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego presso gli enti locali, l'art. 110, comma 3, T.U.E.L., consente eccezionalmente di riconoscere al dirigente un trattamento economico maggiorato rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, in base ad una valutazione di compatibilità con le risorse dell'ente al momento del conferimento dell'incarico, mentre, in assenza di diversa disposizione, deve escludersi che l'Amministrazione possa far valere unilateralmente esigenze sopravvenute per ridurre l'importo concordato, ove la condizione di compatibilità non sia stata espressamente dedotta nel contratto.

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)