Sez. L, Ordinanza n. 17866 del 02/07/2025 (Rv. 675761-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Assunzioni a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Differenze - Stipula dei contratti in carenza dei presupposti - Conseguenze - Nullità - Risarcimento del danno - Onere della prova a carico del lavoratore.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego presso gli enti locali, al mancato rispetto dei presupposti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 - che disciplinano due distinte tipologie di assunzione a tempo determinato, la prima sostitutiva di un'assunzione a tempo indeterminato per un posto di ruolo, la seconda funzionale a far fronte a un'esigenza straordinaria dell'ente, al di fuori dell'ordinaria dotazione organica - consegue la nullità dei relativi contratti, dalla quale può derivare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito, la cui sussistenza ed entità devono essere provate dall'interessato.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)