Sez. L, Sentenza n. 237 del 10/01/2007 (Rv. 594518 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri - Determinazione dell'indennità - Compenso commisurato al periodo di preavviso - Giorni di riposo - Inclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO
In tema di indennità sostitutiva del preavviso, è congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito che interpreti l'art. 113 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri del 1996 nel senso che il parametro di determinazione di detta indennità è costituito non da un compenso commisurato ai giorni di lavoro effettivo, bensì dalla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso; pertanto in detto periodo sono da comprendere anche i giorni di riposo normativamente previsti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)