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Sez. L, Sentenza n. 2318 del 06/02/2004 (Rv. 569950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di indennità sostitutiva del preavviso.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato la clausola (art. 49) del regolamento del personale Isveimer, prevedente, in caso di risoluzione di rapporto di lavoro per raggiungimento del diritto a pensione, la spettanza del preavviso o, in difetto, della corrispondente indennità nella misura fissa di sei mesi per il dirigente, nel senso che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta qualora il lavoratore non abbia fruito di esso per sopravvenuta malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)