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Sez. 1, Sentenza n. 2571 del 22/02/2002 (Rv. 552448 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero titolare di permesso di soggiorno - Istanza di ricongiungimento di familiari - Rigetto del Questore - Ricorso all'AG - Rigetto del ricorso - Ricorso per cassazione - Legittimato passivo - Ministro dell'Interno - Conseguenze - Mancata notifica al Ministro - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552448-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

IL ricorso per cassazione presentato dallo straniero avverso il decreto dell'A.G. di conferma del provvedimento del Questore di rigetto dell'istanza di ricongiungimento con i familiari deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al Ministro dell'Interno (unico soggetto legittimato a resistere in sede di giudizio di legittimità), e non anche (come nella specie) al Questore, all'Avvocatura distrettuale dello Stato ed al Prefetto, benché territorialmente competenti.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)