Sez. 6, Sentenza n. 27666 del 04/07/2011 Cc. (dep. 14/07/2011) Rv. 250356 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Oggetto giuridico - Individuazione - Emissione di misura di prevenzione o pendenza del procedimento - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
L'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) nell'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato né una condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)