Sez. 2, Sentenza n. 22954 del 28/03/2017 Ud. (dep. 10/05/2017) Rv. 270480 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo - Presupposti - Emissione di misura di prevenzione o pendenza del procedimento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione. (Fattispecie di dismissioni fittizie di beni intervenute circa una settimana prima degli arresti eseguiti a carico di numerosi componenti della medesima cosca mafiosa, in forza di decreto di fermo alla cui esecuzione l'imputato si era sottratto iniziando un lungo periodo di latitanza).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)