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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 74 del 1964

Decisione
decisa il 1964-06-23, depositata il 1964-07-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:74
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 2202

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Individuazione dell'oggetto
  • Potere della corte di interpretare l'ordinanza del giudice a quo
  • Accertamento che la norma denunciata e quella costituzionale che si assume violata sono diverse da quelle indicate nel dispositivo.
Leggi la massima
Spetta alla Corte costituzionale determinare l'oggetto della questione di legittimità costituzionale con riguardo alla motivazione dell'ordinanza di rinvio ed indipendentemente dagli espressi riferimenti contenuti nel dispositivo di questa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 - nonostante il riferimento al primo comma del medesimo articolo contenuto nel dispositivo dell'ordinanza - e che il contrasto degli articoli 18-21 R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383 e degli articoli 14-17 del R.D.L. 28 giugno 1933 n. 704, prospettato nel dispositivo rispetto all'art. 3 Cost., concernesse invece l'art. 42 terzo comma Cost.).

Parametri

Massima n. 2203

  • Impiego pubblico
  • Salariati dello stato
  • Disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale
  • D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma
  • Questione già decisa
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 8 ultimo comma del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, contenente "disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale" (in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ed in riferimento agli artt. 76-77 Cost., e, per quanto riguarda l'art. 10 comma 2x, anche in riferimento all'art. 3 Cost.) già dichiarata non fondata con sentenza n. 29 del 1964 e riproposta negli stessi termini con identica motivazione.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 2204

  • Impiego pubblico
  • Salariati dello stato
  • R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, artt. 18-21: "norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali"
  • R.D. 28 giugno 1933, n. 704, artt. 14-17: "norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni"
  • Estensione agli operai permanenti della ritenuta in conto entrate del tesoro e regolamento del concorso fra pensione statale e pensione a carico della cassa nazionale per le assicurazioni
  • Violazione dell'art. 42, terzo comma, della costituzione
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19, 20, 21 del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 2383, contenente "norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali" e degli artt. 14, 15, 16, 17 del R.D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni" in riferimento all'art. 42, comma terzo Cost.. Tali disposizioni, estendendo agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto entrate del tesoro, già prevista per gli impiegati civili e militari e regolando il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, non hanno comportato infatti una espropriazione a danno dei salariati, il diritto degli operai permanenti alla pensione statale nascendo con l'oggetto e i limiti contestualmente stabiliti dal legislatore. Mancano perciò le premesse perché possa porsi il problema di una loro conformità alla disciplina predisposta dall'art. 42 comma terzo Cost.

Norme impugnate

  • art. 18 r.d.l. 31 dicembre 1925, n. 2383
  • art. 19 r.d.l. 31 dicembre 1925, n. 2383
  • art. 20 r.d.l. 31 dicembre 1925, n. 2383
  • art. 21 r.d.l. 31 dicembre 1925, n. 2383
  • art. 14 r.d. 28 giugno 1933, n. 704
  • art. 15 r.d. 28 giugno 1933, n. 704
  • art. 16 r.d. 28 giugno 1933, n. 704
  • art. 17 r.d. 28 giugno 1933, n. 704

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20; degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383; e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, promossi con nove ordinanze emesse il 4 gennaio 1964 dal Tribunale di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra Cassano Stefano ed altri, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 18-26 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964. Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con nove ordinanze, di identico contenuto, emesse il 4 gennaio 1964 nei procedimenti civili promossi dai signori Stefano Cassano, Cosimo Cofano, Amedeo Contegiacomo, Michele De Palma, Ilario Fabbretti, Vittorino Galgano, Nicola Polignano, Francesco Sebastio e Vincenzo Sebastio contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Taranto, su istanza degli attori, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, primo ed ultimo comma rispettivamente, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, nonché degli artt. 18 e seguenti del R. D. L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14 e seguenti del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
punto 2
Per quanto attiene alle disposizioni del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, il Tribunale osserva che l'art. 10, disponendo che lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione invalidità e superstiti, esorbita dai limiti o dai criteri menzionati nella legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in particolare, contrasta col disposto dell'art. 2, punto 13, di essa; ritiene inoltre che lo stesso articolo del decreto delegato, stabilendo (comma terzo) che ai salariati i quali alla data da cui ha effetto il decreto abbiano acquisito il diritto alla pensione la predetta disciplina si applichi solo a partire dalla cessazione dal servizio, introduce una disparità di trattamento fra i salariati ancora in servizio e quelli già pensionati e determina con ciò un contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Anche l'art. 8, ultimo comma, del citato decreto presidenziale, che stabilisce una decorrenza retroattiva dell'aumento della ritenuta in conto entrate del Tesoro, contiene, secondo le ordinanze, un eccesso di delega, giacché la legge delegante appare rivolta a disciplinare esclusivamente situazioni future.
punto 3
La questione di legittimità costituzionale dei citati articoli del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383, e del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, a norma dei quali agli operai permanenti la pensione a carico dello Stato veniva liquidata previa detrazione della pensione maturata a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, viene ritenuta dal Tribunale non manifestamente infondata perché quelle norme determinerebbero "un ingiustificato ed inammissibile impossessamento di beni appartenenti ai privati, non concepibile con il sistema attuale che tutela la proprietà privata prescrivendo le modalità dell'eventuale incameramento per fini di pubblica utilità".
punto 4
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964. Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e pertanto la decisione, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene adottata in camera di consiglio. :

Considerato in diritto

punto 1
Le nove cause, avendo oggetto identico, vengono riunite e decise con unica sentenza.
punto 2
Nel dispositivo delle ordinanze di rimessione la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, viene sollevata con espresso riferimento al primo comma. Ma dalla motivazione si ricava con certezza che la norma effettivamente denunziata è quella contenuta nel secondo comma, ed è questa che, conseguentemente, costituisce oggetto del presente giudizio.
punto 3
Questa Corte con sentenza n. 29 del 2 aprile 1964, pronunziando sulla ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale di La Spezia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 10, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Le ordinanze del Tribunale di Taranto sollevano la questione negli stessi termini e con identica motivazione e pertanto la precedente decisione della Corte va confermata.
punto 4
Dalla motivazione delle ordinanze di rimessione si deduce che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18-21 del R. D. L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14-17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704 - ancorché nel dispositivo venga sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - riguarda il contrasto in cui queste norme, secondo il Tribunale di Taranto, si troverebbero con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Posta in questi termini, la questione non appare fondata. È evidente, infatti, che le disposizioni impugnate, le quali estesero agli operai permanenti dello Stato la ritenuta in conto entrate del Tesoro già prevista per gli impiegati civili e militari (determinandola, però, nella minor misura del 4 per cento) e regolarono il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni - stabilendo che la prima venisse liquidata previa detrazione dell'importo della seconda -, non comportano, come il Tribunale ritiene, una espropriazione del diritto dei salariati. Basta in proposito considerare che in base a quelle norme il diritto degli operai permanenti alla pensione statale nasceva con l'oggetto ed i limiti contestualmente stabiliti dal legislatore e che pertanto mancano le premesse necessarie perché possa porsi il problema di una loro conformità alla disciplina predisposta nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, e dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "Disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda l'art. 10, comma secondo, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31 dicembre 1925, n. 2383, contenente "Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali", e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, contenente "Norme per il funzionamento presso l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni", in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze