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Sez. 3, Sentenza n. 625 del 21/11/2008 Cc. (dep. 12/01/2009) Rv. 242154 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen. - Sostituzione dei beni da confiscare rispetto a quelli originariamente sequestrati - Patteggiamento - Revoca unilaterale del consenso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242154-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca per equivalente disposta in sede di patteggiamento, l'ordine di confisca di beni diversi da quelli originariamente sequestrati, sostituiti con altri di valore corrispondente al profitto od al prezzo del reato, non legittima il recesso unilaterale dall'accordo sull'applicazione della pena, in quanto la sostituzione dei beni è evenienza prevedibile al momento dell'accordo. (Fattispecie nella quale, in fase d'indagini preliminari, erano stati sequestrati al ricorrente beni parzialmente appartenenti a soggetti estranei al reato ed agli stessi restituiti, cui era seguito, dopo l'accordo sull'applicazione della pena, il sequestro d'ulteriori beni di valore corrispondente al profitto del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)