Sez. 5, Sentenza n. 32797 del 03/07/2002 Cc. (dep. 01/10/2002) Rv. 222741 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p. - Possibile applicazione della misura a beni diversi da quelli costituenti profitto o prezzo del reato - Condizioni - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di confisca obbligatoria, l'art. 322 ter cod.pen. - introdotto dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300 -, pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale dal bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/2000 num. 300 art. 3, Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)