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Sez. 1, Sentenza n. 17912 del 30/07/2010 (Rv. 614431 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614431-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio, e non anche a quelle colpite da incapacità naturale ma non interdette o inabilitate (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva rilevato d'ufficio l'incapacità processuale del convenuto, desumibile dalla consulenza tecnica espletata nel relativo giudizio, in difetto di una sentenza d'interdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)