Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25098 del 14/12/2015 (Rv. 637924 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Decorso della decadenza dalla domanda di indennità di accompagnamento - Incapacità naturale - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
L'incapacità processuale è correlata all'incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, sicché quest'ultima, fintantoché non intervenga la sentenza di interdizione o, nel corso del relativo giudizio, la nomina del tutore provvisorio ex art. 419 c.c., resta irrilevante ai fini del decorso della decadenza dalla proponibilità della domanda volta a ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che ha respinto per intervenuta decadenza la domanda in parola, in quanto il procedimento esitato nella pubblicazione della decisione di interdizione era stato introdotto solo all'esito della pronuncia sfavorevole sulla domanda del beneficio fondata proprio sulla suddetta incapacità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)