Sez. 5, Sentenza n. 12272 del 19/05/2010 (Rv. 613133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993 - Depositi fiscali ai fini IVA - Ammissione in libera pratica di beni non comunitari - Esenzione dall'IVA all'importazione - Spettanza - Contestazione - Competenza dell'Ufficio doganale - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di depositi fiscali ai fini IVA, l'art. 50-bis, comma 4, lett. b, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel prevedere che sono effettuate senza pagamento dell'imposta le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in tali depositi, si riferisce all'IVA all'importazione e non all'IVA interna gravante sull'operazione successiva, con la conseguenza che gli accertamenti relativi alla correttezza dell'introduzione della merce nel deposito IVA, riguardando un'imposta assimilata ai diritti di confine, rientrano nella competenza dell'Ufficio doganale, con applicabilità della procedura di cui all'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)