Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15980 del 29/07/2015 (Rv. 636271 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993 - Depositi fiscali ai fini IVA - Ammissione in libera pratica di beni non comunitari - Differimento dell'imposta al momento dell'estrazione - Condizioni - Introduzione fisica - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema d'IVA, al fine di evitare l'immediato assolvimento dell'imposta per l'immissione in libera pratica di beni non comunitari, occorre la loro introduzione fisica e non solo virtuale in depositi fiscali, collocati in territorio italiano, come si desume dall'art. 50 bis del d.l. 30 n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427 del 1993, su cui non incide la disciplina successiva (in particolare, l'art. 4 del d.m. 20 ottobre 1997 n. 419, che si occupa dei soli adempimenti documentali, e l'art. 16, comma 5 bis, del d.l. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2 del 2009, che si riferisce alle sole prestazioni di servizi relative ai beni ivi custoditi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)