Sez. L, Sentenza n. 12668 del 29/08/2003 (Rv. 566386 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Geometri iscritti all'albo professionale ma non iscritti alla cassa di previdenza - Obbligo di effettuare le comunicazioni ai fini iva e irpef alla cassa - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Le comunicazioni alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, relative al reddito professionale (ai fini dell'irpef) e al volume complessivo di affari (ai fini dell'iva), previste dall'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono obbligatorie per tutti i geometri iscritti al relativo albo professionale, ancorché essi non siano iscritti alla cassa, atteso che tali comunicazioni sono funzionali all'adempimento dell'obbligo contributivo che - sia pure in misura minore - grava anche sugli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla cassa, in quanto ciò che rileva è il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1982 num. 773 art. 19, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 11, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 10 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)