Sez. 1, Sentenza n. 5231 del 12/05/1995 (Rv. 492239 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Reddito professionale dichiarato ai fini dell'I.R.P.E.F. e volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. - Comunicazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei geometri - Omissione - Relativa sanzione - Pagamento - Ordinanza relativa - Opposizione - Giudice competente - Sentenza - Impugnazione - Mezzi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
L'omesso invio alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, da parte di un iscritto all'Albo dei geometri, delle comunicazioni aventi ad oggetto l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'I.R.P.E.F. e il volume di affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. (art. 17 legge n. 773 del 1982) rappresenta una violazione dalla quale può derivare l'omesso o il parziale versamento dei contributi, trattandosi di comunicazioni che servono per determinare i contributi a carico dell'iscritto medesimo; pertanto, ai sensi dell'art. 35, terzo e quarto comma, legge n. 689 del 1981, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, emessa per il pagamento della relativa sanzione, deve essere proposta al Pretore in funzione di giudice del lavoro, restando il giudizio regolato dagli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ., e la sentenza resa dal Pretore all'esito dell'indicata opposizione è soggetta ad appello e non è immediatamente ricorribile per cassazione, a differenza di quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 10 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 11, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 17 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)