Sez. L, Sentenza n. 131 del 09/01/2003 (Rv. 559521 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Responsabilità per ritardato pagamento - Sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991 - Effetti - Colpa dell'ente previdenziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda presentata ad ente previdenziale jugoslavo ai sensi della Convenzione italo - jugoslava del 1957.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità degli enti previdenziali per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ., prescinde dalla imputabilità del ritardo a colpa del debitore, con l'unica differenza costituita dalla concessione all'ente previdenziale di un termine di 120 giorni dalla domanda per provvedere alla liquidazione del credito previdenziale; in riferimento al caso di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, rivalutazione ed interessi - anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 comma diciassettesimo della legge n. 335 del 1995 (inapplicabile nella specie ratione temporis)- decorrevano dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, salva la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello "spatium deliberandi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)