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Sez. L, Sentenza n. 13386 del 07/10/2000 (Rv. 540871 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Responsabilità per il ritardato pagamento - Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1995 - Effetti - Colpa dell'ente previdenziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a domanda di pensione presentata ad ente previdenziale jugoslavo ai sensi della Convenzione italo - jugoslava del 1957.
Stato
decisa il 2000-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540871-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità degli enti previdenziali per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ., prescinde dalla imputabilità del ritardo a colpa del debitore, con l'unica differenza costituita dalla concessione all'ente previdenziale di un termine di 120 giorni dalla domanda per provvedere alla liquidazione del credito previdenziale (nella specie, il termine decorreva dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale jugoslavo, ai sensi della Convenzione italo - jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo del 1958, essendo inapplicabile "ratione temporis" la nuova disciplina di cui all'art. 17 legge n. 335 del 1995, che ha stabilito la decorrenza del termine dalla data di ricevimento in Italia della domanda di pensione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)