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Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 03/05/1990 (Rv. 466962 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER FATTO ILLECITO DEL TERZO - RICEVIMENTO DELLA INTERA RETRIBUZIONE DURANTE IL PERIODO DI INVALIDITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466962-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - DEL LAVORATORE INFORTUNATO PER FATTO ILLECITO DEL TERZO - RICEVIMENTO DELLA INTERA RETRIBUZIONE DURANTE IL PERIODO DI INVALIDITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il lavoratore che, in conseguenza del fatto illecito del terzo, subisca lesioni alla persona non ha diritto, per il periodo di Invalidità temporanea, al risarcimento del danno, se abbia continuato a percepire la precedente retribuzione e non provi d'aver dovuto rinunziare a straordinari o trasferte, con perdita dei relativi compensi, ovvero d'aver subito, per la forzata assenza dal lavoro, un pregiudizio negli sviluppi della carriera, ovvero ancora d'essere stato costretto ad accettare un anticipato collocamento a riposo. (Conf 119/86, mass n 443768; (Conf 3507/78, mass n 392993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)