Sez. 3, Sentenza n. 3507 del 11/07/1978 (Rv. 392993 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - TOTALE - RISCOSSIONE DELL'INTERO STIPENDIO O SALARIO DA PARTE DEL LAVORATORE RIMASTO INFORTUNATO - DIRITTO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - MANCANZA DI PROVA DI UN DANNO DA PARTE DEL LAVORATORE - RISARCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - TOTALE - RISCOSSIONE DELL'INTERO STIPENDIO O SALARIO DA PARTE DEL LAVORATORE RIMASTO INFORTUNATO - DIRITTO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - MANCANZA DI PROVA DI UN DANNO DA PARTE DEL LAVORATORE - RISARCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITA.*
Nulla compete a titolo di risarcimento di danno da invalidita totale temporanea qualora il lavoratore, rimasto infortunato in un incidente stradale, abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita l'intero stipendio o salario, dovendosi ritenere che, sotto questo particolare riguardo, nessuna immutazione pregiudizievole si e prodotta nella sfera economica dell'infortunato, salva restando, in ogni caso, la possibilita di provare che il lavoratore non abbia percepito parte dei suoi emolumenti nel periodo di invalidita, o sia stato indotto a rinunciare a lavori straordinari e trasferte a causa della diminuita resistenza fisica, con perdita dei corrispondenti compensi, ovvero abbia subito pregiudizi negli sviluppi della carriera o sia stato costretto ad accettare un anticipato collocamento a riposo. Mancando la prova effettiva di un danno da parte del lavoratore, il risarcimento compete al datore di lavoro per lesione del suo diritto di credito alle prestazioni lavorative interrotte. (contra 2993/73, mass n 366672; (contra 2782/73, mass n 366330; (contra 1439/72, mass n 358056; (contra 944/72, mass n 357215; (contra 1767/70, mass n 347730; (contra 1359/70, mass n 347089; (contra 1914/70, mass n 347928).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)