Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015 (Rv. 635370 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 1, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 20/03/2003 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)