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Sez. 1, Sentenza n. 18087 del 14/09/2016 (Rv. 641020 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641020-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello di privilegiare la collocazione dei minori presso la madre in ragione dell'età prescolare degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 1, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 20/03/2003 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)