Sez. U - , Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Interdicendo - Eccezione di difetto di giurisdizione – Proponibilità – Limiti – Artt. 4 e 11 della l. n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di interdizione, regolato – per quanto non derogato da norme speciali - dai principi propri del processo ordinario di cognizione, l'interdicendo, convenuto in lite, può eccepire il difetto di giurisdizione ex art. 11 della l. n. 218 del 1995 soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da un interdicendo dopo che, nella comparsa di costituzione, si era difeso nel merito senza sollevare la questione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)