Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013 (Rv. 628327 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Forma dell'atto di appello - Ricorso - Esclusione - Citazione - Legittimità - Fondamento - Conseguenze in tema di tempestività dell'impugnazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)