Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 15/09/1997 (Rv. 508004 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE | Patronimico già adottato da un precedente marchio - Inserimento nella ragione sociale di una s.a.s. - Ammissibilità - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE
Nel regime antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480, l'inserimento nella ragione sociale di una società in accomandita semplice di un nome patronimico facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore è lecito, purché l'uso dello stesso nome non importi confondibilità nel mercato ovvero non determini il presupposto dell'illecito concorrenziale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)