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Sez. 2, Sentenza n. 1312 del 29/01/2003 (Rv. 560111 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Procedura camerale ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - Applicabilità - Istituzione del Giudice Unico - Conseguenze - Decisione del Tribunale in composizione collegiale - Esclusione - Composizione monocratica - Necessità.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560111-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo di liquidazione di competenze professionali richieste da avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, la procedura camerale prevista dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 50 bis cod. proc. civ., introdotto con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, devono essere trattate dal tribunale in composizione collegiale. Ne consegue che tale procedimento va trattato dal tribunale in composizione monocratica.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 ter, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)