Sez. 2, Sentenza n. 4967 del 11/03/2004 (Rv. 570983 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedura camerale "ex" artt. 28 e ss. legge n. 794 del 1942 - Composizione del tribunale - Riserva di collegialità - Applicabilità - Inosservanza - Nullità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico) prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti disposto, e tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del pretore, e ora attribuiti al tribunale, secondo quanto dispone l'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998. In forza dell'art. 50-quater cod. proc. civ., l'inosservanza della regola sulla composizione collegiale del tribunale è causa di nullità del provvedimento adottato, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)