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Sez. 3, Sentenza n. 4356 del 03/03/2004 (Rv. 570771 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Giudice di pace - Decisione della causa - Momento temporale - Individuazione - Termini per il deposito di memorie - Osservanza - Riferimento al momento della decisione.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570771-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La decisione assunta dal giudice di pace - come quella assunta dal tribunale in composizione monocratica - difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex artt. 133 e 321 cod. proc. civ., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)