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Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 18/06/2003 (Rv. 564366 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Tribunale in composizione monocratica - Decisione della causa - Momento temporale - Individuazione - Termini ex art. 190 cod. proc. civ. - Osservanza - Riferimento al momento della decisione.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564366-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 281 bis e seguenti cod. proc. civ., difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 cod. proc. civ.. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex art. 133 cod. proc. civ., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)