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Sez. 4, Sentenza n. 3694 del 21/11/2003 Ud. (dep. 30/01/2004) Rv. 227827 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Norme antinfortunistiche - Ambito di operatività - Macchinario posto a oltre due metri di altezza da terra - Luogo di lavoro.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227827-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante della ditta costruttrice per le lesioni riportate dal lavoratore che sia intervenuto per un'operazione di manutenzione su un macchinario privo di adeguate protezioni ancorché posto a oltre mt. 2 da terra, trovando in ogni caso applicazione l'art. 41 d.P.R. n. 547/1955 che impone comunque una protezione degli elementi delle macchine che possono costituire un pericolo e dovendo intendersi per luogo di lavoro qualsiasi posto in cui il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidategli (nel caso di specie, si trattava di un intervento posto in essere da un addetto alla pulizia e manutenzione degli impianti su un aspiratore privo di copertura e con le ventole dei motori accessibili dall'esterno a seguito di una modifica operata dalla stessa ditta costruttrice per un migliore funzionamento e la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 56 d.P.R. n. 547/1955, secondo cui gli organi in movimento delle macchine devono essere coperti solo fino ad un altezza massima di mt. 2).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 5, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 41 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)