Sez. 4, Sentenza n. 28780 del 19/05/2011 Ud. (dep. 19/07/2011) Rv. 250760 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di operatività - Luogo di lavoro - Nozione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere. (Fattispecie relativa ad incidente verificatosi su una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)