Sez. 3, Sentenza n. 5882 del 09/05/2000 (Rv. 536307 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Domanda risarcitoria e domanda di regresso tra coobbligati - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Continenza - configurabilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Tra il giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno aquiliano, e quello di regresso promosso dal responsabile nei confronti degli altri coobbligati solidali, non sussiste litispendenza, in considerazione della diversità dei petita; può invece sussistere rapporto di continenza del giudizio di regresso (contenuto) rispetto a quello risarcitorio (continente), ma a condizione che i due giudizi pendano nel medesimo grado e che l'eccezione di continenza sia tempestivamente dedotta, e fondata su documenti ritualmente prodotti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)