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Sez. 3, Sentenza n. 5882 del 09/05/2000 (Rv. 536307 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Domanda risarcitoria e domanda di regresso tra coobbligati - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Continenza - configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536307-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Tra il giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno aquiliano, e quello di regresso promosso dal responsabile nei confronti degli altri coobbligati solidali, non sussiste litispendenza, in considerazione della diversità dei petita; può invece sussistere rapporto di continenza del giudizio di regresso (contenuto) rispetto a quello risarcitorio (continente), ma a condizione che i due giudizi pendano nel medesimo grado e che l'eccezione di continenza sia tempestivamente dedotta, e fondata su documenti ritualmente prodotti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)