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Sez. 1, Sentenza n. 9645 del 16/11/1994 (Rv. 488626 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Cause fra le stesse parti - Pendenza in gradi diversi - Litispendenza - Declaratoria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488626-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

La litispendenza tra due cause fra le stesse parti - da valutarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione - non può essere dichiarata quando le due cause pendono in gradi diversi, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)