Sez. 1, Sentenza n. 9645 del 16/11/1994 (Rv. 488626 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Cause fra le stesse parti - Pendenza in gradi diversi - Litispendenza - Declaratoria - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza tra due cause fra le stesse parti - da valutarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione - non può essere dichiarata quando le due cause pendono in gradi diversi, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)