Sez. 3, Sentenza n. 9185 del 11/07/2000 (Rv. 538375 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Deduzione della nullità della notifica del titolo esecutivo o del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Termine per l'opposizione - Decadenza - Vizio della notificazione - Proposizione dell'opposizione fondata sullo stesso - Sanatoria per raggruppamento dello scopo dell'atto.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Quando il debitore nell'opporsi all'esecuzione deduca la nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto, tale opposizione, configurando l'ipotesi di cui l'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., è tempestivamente proposta entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, termine la cui decorrenza contro il debitore opponente è esclusa quando l'esecuzione non sia stata ancora iniziata. Alla proposizione di siffatta opposizione consegue peraltro la sanatoria del dedotto vizio di notificazione applicandosi anche alla detta ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)