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Sez. 3, Sentenza n. 8597 del 22/06/2001 (Rv. 547676 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Contestazioni della parte esecutata concernenti irregolarità formali del titolo esecutivo e relative alla notificazione di questo e del precetto - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Decisione relativa - Mezzi di impugnazione - Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547676-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In materia di esecuzione forzata, la decisione sulla opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e alla notificazione dello stesso e del precetto (nella specie, nullità del precetto per mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione della procura conferita dall'esecutante ai suoi difensori), configurante l'ipotesi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)