Sez. 3, Sentenza n. 4107 del 22/03/2001 (Rv. 545007 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento d'urgenza - Successivo giudizio di merito - Oggetto - Convalida del provvedimento cautelare - Esclusione - Interdizione dell'attivazione della procedura esecutiva ex art. 700 cod. proc. civ. - Censura relativa alla carenza di presupposti della tutela d'urgenza nel giudizio di opposizione a precetto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Poiché il giudizio di merito instaurato successivamente all'emanazione di un provvedimento cautelare non si configura come opposizione, convalida o impugnazione del medesimo, nel giudizio di intimazione a precetto, che ha ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, proposto successivamente all'emanazione di un provvedimento d'urgenza, con cui sia stata interdetta la procedura esecutiva, non possono essere rimessi in discussione i presupposti dell'azione cautelare, che dovevano formare oggetto del procedimento cautelare e la cui mancanza doveva essere fatta valere in sede di reclamo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)