Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 08/02/2000 (Rv. 533587 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Nella fase antecedente al pignoramento - Strumenti - Provvedimento conseguito in sede di opposizione al precetto - Rilevanza ed efficacia - Esclusione - Conseguenze - Domanda di sospensione ex art. 700 cod.proc.civ. - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
In tema di procedimento di esecuzione, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento - avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata - un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (richiesto e) pronunciato prima del pignoramento stesso (nella specie, emesso in sede di opposizione a precetto) va considerato "tamquam non esset", essendo del tutto inidoneo ad esplicare effetti nel procedimento in corso ovvero in procedimenti futuri. Ne consegue che l'unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto risulta, in difetto di strumenti processuali tipici (attesa la impraticabilità dell'opposizione all'esecuzione ex secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., che rende possibile la domanda di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ.), la richiesta di inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)