Sez. U, Sentenza n. 9 del 09/01/1973 (Rv. 361752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI - NORME SULL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ELENCO DEI CREDITI AMMESSI O RESPINTI - NORME SULL'ACCERTAMENTO DEI CREDITI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, in relazione all'art 102 della Costituzione, la questione di illegittimita costituzionale delle norme (artt 201, 52, 207, 208 e 209 del RD 16 marzo 1942 n 267) che regolano l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in quanto - dato l'indubbio carattere amministrativo dell'attivita del liquidatore - non e configurabile un contrasto tra le citate norme e l'indicato precetto costituzionale, non potendosi ravvisare, nel contenuto delle norme stesse, l'istituzione di un giudice speciale o straordinario, ne la sottrazione ai magistrati ordinari della funzione giurisdizionale in ordine all'accertamento dei diritti dei creditori: funzione che rimane esclusivamente ad essi devoluta, ed il cui svolgimento e soltanto posposto rispetto a quello della fase amministrativa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Costituzione art. 102, Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)