Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/10/1981 (Rv. 416216 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO O DI ACCERTAMENTO AVANZATA DAL CREDITORE DI UN'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA - PROPOSIZIONE NELL'APPOSITA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - NECESSITÀ - COMPRATORE DI UN BENE VENDUTO DA UNA IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA - CITAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DI UN TERZO CON LA PRETESA DI DIRITTI SU TALE BENE - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE - NECESSITÀ - AZIONE DI GARANZIA PER EVIZIONE IN BASE AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO O DI ACCERTAMENTO AVANZATA DAL CREDITORE DI UN'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA - PROPOSIZIONE NELL'APPOSITA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - NECESSITÀ - COMPRATORE DI UN BENE VENDUTO DA UNA IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA - CITAZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DI UN TERZO CON LA PRETESA DI DIRITTI SU TALE BENE - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE - NECESSITÀ - AZIONE DI GARANZIA PER EVIZIONE IN BASE AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il creditore di un'impresa in liquidazione coatta amministrativa, ancorché il relativo debito risulti da sentenza passata in giudicato, ovvero sia stato contratto direttamente dagli organi della liquidazione anziché dall'impresa medesima "in bonis", non può proporre domanda di pagamento o di accertamento in via ordinaria, ma deve far valere le proprie ragioni nell'apposita procedura amministrativa per la formazione dello stato passivo davanti al Commissario liquidatore, ferma restando la successiva tutelabilità del suo diritto in Sede giudiziaria, nel pieno rispetto del precetto dell'art. 24 della Costituzione, mediante l'opposizione avverso detto stato passivo. Questo principio trova applicazione anche con riguardo alle domande di garanzia, e, pertanto, in ipotesi di bene venduto da un'impresa in liquidazione coatta, e di compratore citato in giudizio da un terzo con la pretesa di diritti su tale bene, il compratore stesso è tenuto a chiamare in causa il venditore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1485 cod. civ., ma non può esperire l'Azione di garanzia per evizione in base al contratto di compravendita. (V. 1881/75, mass. N. 375553; (V. 9/73, mass. N. 361753; (V. 9/73, mass. N. 361752).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1485, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)