Sez. 2, Sentenza n. 2530 del 24/07/1972 (Rv. 360029 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - GRADO DELL'INVALIDITA PENSIONABILE - IDENTITA PER IMPIEGATI ED OPERAI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - GRADO DELL'INVALIDITA PENSIONABILE - IDENTITA PER IMPIEGATI ED OPERAI.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1971 n 160) dell'art 10 primo comma RDL 14 aprile 1939 n636, il criterio di Determinazione del grado di invalidita pensionabile e unico ed identico sia per gli impiegati che per gli operai.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)