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Sez. 2, Sentenza n. 875 del 30/03/1973 (Rv. 363201 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE D'UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363201-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA IMPIEGATI ED OPERAI - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - APPLICAZIONE D'UFFICIO - LIMITI.*

In materia di pensione di invalidita l'art 10, primo comma, RDL 14 aprile 1939 n 636 (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n 160 del 6 luglio 1971 della Corte costituzionale) deve essere disapplicato d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello, impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della riduzione della capacita di guadagno di un operaio nei limiti dettati dal testo originario del citato art 10, debba essere cassata con rinvio a seguito della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale, perche la domanda dell'assicurato sia riesaminata sulla base del nuovo principio che l'invalidita consegue sia per gli operai sia per gli impiegati alla riduzione della capacita di guadagno a meno della meta). (V 2530/72, mass n 360029; 2243/72, mass n 359549).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)