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Sez. L, Sentenza n. 11679 del 18/05/2006 (Rv. 589218 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | - Rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del vettore - Assicurazione della responsabilità civile di questi - Configurabilità - Esclusione - Idoneità a fondare l'eccezione del vettore, richiesta di manleva dall'assicuratore - Sussistenza - Azione del vettore di rimborso per quanto corrisposto al danneggiato dal trasporto o a chi si è ad esso surrogato - Prescrizione - Decorrenza e sospensione di essa ai sensi dell'art. 2952 terzo e quarto comma, cod. civ. - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589218-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione per conto di chi spetta della cosa trasportata, stipulata dal vettore, anche se contiene la rinuncia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, non può essere parificata ad una assicurazione della responsabilità civile del vettore stante la diversità di oggetto tra i due tipi di assicurazione e dalla rinuncia sorge soltanto il potere del vettore di respingere in excipiendo la pretese di rivalsa dell'assicuratore; pertanto, nell'assicurazione per conto di chi spetta la prescrizione non decorre nè è sospesa ai sensi dell'art. 2952, commi terzo e quarto, cod.civ., poichè questa norma è applicabile solo all'assicurazione della responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)